STATUTO GENERAZIONE FAMIGLIA

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Art.1. – Denominazione
E’ costituita un’associazione di promozione sociale denominata “Generazione Famiglia”.

Art.2. – Sede
La sede è fissata nel Comune di Roma (RM) in Via Bezzecca n. 3. L’associazione opera in tutto il territorio nazionale; possono essere istituite sedi secondarie ed uffici anche in altre località.

Art.3. – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 4 – Normativa generale.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce in attuazione e nei limiti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

TITOLO III

Scopo – Oggetto – Esercizio dell’attività

 

Art. 5 – Scopo e oggetto

L’associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’associazione persegue l’interesse generale della comunità alla promozione e alla integrazione sociale della persona.

L’associazione ha lo scopo di contribuire al progresso umano e sociale e al perseguimento del bene comune promuovendo in ogni ambito e contesto la cultura della famiglia. Tale cultura esige il pieno rispetto della natura, dell’identità e della funzione della famiglia a beneficio di ogni essere umano e dell’umanità intera. La famiglia è la società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna in virtù della loro potenziale capacità procreativa. Essa è la cellula elementare e fondamentale dell’organismo sociale, incubatrice di ogni speranza di futuro e primo sensore di ogni malessere collettivo.

L’associazione agisce per la promozione della famiglia favorendo l’adozione di tutti gli istituti, i mezzi e gli strumenti di qualsiasi natura che agevolino la sua formazione, tramite il matrimonio, e lo svolgimento del suo ruolo e di quello dei suoi membri. In particolare, l’associazione promuove il pieno, libero e responsabile esercizio della paternità e della maternità da parte del padre e della madre finalizzato alla nascita, al miglior sviluppo psicofisico e alla migliore maturazione culturale e spirituale dei figli.

L’associazione agisce per difendere il diritto di ogni essere umano di sperimentare e vivere i benefici della famiglia. In tal senso, l’associazione promuove il diritto fondamentale di contrarre matrimonio, il diritto degli sposi di aspirare liberamente e responsabilmente alla generazione di figli, e il corrispettivo diritto di ciascun nascituro di poter crescere sin dalla nascita e di maturare nel tempo la propria personalità sotto le cure del padre e della madre biologici. Ove ciò fosse reso impossibile da caso fortuito o forza maggiore, ciascun essere umano ha comunque diritto di sperimentare i benefici della paternità e della maternità grazie a un padre e a una madre adottivi. In nessun caso un figlio e in generale un essere umano può considerarsi l’oggetto di altrui pretese, di qualsiasi natura, contrastanti coi diritti suddetti.

L’associazione agisce per promuovere il diritto dei genitori di scegliere e indirizzare liberamente, in via prioritaria rispetto ad ogni altra agenzia sociale, l’educazione generale dei figli. A tal fine l’associazione promuove la cooperazione organizzata tra genitori per la tutela del suddetto diritto, specialmente in ambito scolastico statale o paritario. L’associazione intende inserire l’attività di promozione del diritto di libertà educativa delle famiglie nell’ambito di un formale rapporto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’Associazione agisce per la promozione del diritto delle famiglie di scegliere di provvedere autonomamente all’istruzione dei figli tramite la c.d. “educazione parentale”, secondo le norme vigenti.

L’associazione agisce per denunciare, contrastare e rimuovere ogni tipo di influenza sociale, economica, giuridica, politica, mediatica, culturale, filosofica, religiosa o ideologica che impedisca la diffusione della cultura della famiglia o che miri alla sua repressione o soccombenza. In particolare, l’associazione agisce per preservare l’identità di ogni istituto giuridico e sociale funzionale alla promozione della cultura della famiglia, come il matrimonio, l’adozione, l’affido e varie forme di riconoscimento, assistenza e agevolazione sociale di natura pubblica.

In relazione al perseguimento dei propri scopi, l’associazione monitora ogni attività di natura legislativa e normativa svolta in qualsiasi ambito direttamente o indirettamente incidente sull’ordinamento giuridico italiano, e su ogni attività e processo di qualsiasi natura, specialmente mediatica, che possa comunque influire sull’assetto socio-culturale italiano.

Al fine di perseguire gli scopi sociali e nei limiti di legge e di quanto al presente Statuto, in particolare dei principi di cui al paragrafo successivo, l’Associazione promuove e realizza ogni sorta di iniziativa, di qualsiasi natura, volta a formare, informare, sensibilizzare e mobilitare i propri soci e in generale il più ampio raggio possibile di opinione pubblica. In tal senso, l’Associazione svolge anche ogni attività che riguardi cessione di beni e prestazione di servizi utili al perseguimento degli scopi sociali, anche tramite stipule contrattuali e ogni altra operazione necessaria.

L’associazione si propone di svolgere attività educativa, di assistenza, di orientamento, formativa, culturale rivolta principalmente, ma non in via esclusiva, a minori, ad allievi delle scuole di ogni genere e grado, a soggetti in stato di disagio ambientale, sociale o a rischio di devianza, a disoccupati ed inoccupati, a disabili fisici e mentali, a detenuti, ad anziani e soggetti di categorie deboli e a persone svantaggiate o in generale attività di aiuto a vario titolo alla persona nei propri bisogni fondamentali.

Si propone inoltre mediante la costituzione di una rete comune, lo svolgimento di attività di supporto, ausilio, coordinamento e valorizzazione di associazioni o enti svolgenti attività di promozione sociale ad essa associati al fine di facilitarne il perseguimento delle finalità di promozione sociale, di migliorarne la capacità di azione e l’efficienza fungendo da organismo di servizio anche favorendo una mutua azione, la progettazione sociale, connessione, informazione e corresponsabilità tra le associate.

L’associazione, senza finalità speculative, potrà:

a) favorire, per affermare il diritto allo studio, la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, promuovendo la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche tramite la collaborazione con gli Enti scolastici;

b) promuovere manifestazioni, feste, iniziative culturali, concerti, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, pubblicazioni, ricerche e studi per l’affermazione del diritto alla cultura, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;

c) promuovere, per un completo sviluppo della persona umana, attività socializzanti, ricreative, turistiche anche mediante l’organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività educative, concertistiche e sportive in genere;

d) diffondere la cultura della pace e della solidarietà per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo, promuovendo ed organizzando la raccolta di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità o guerre, ed inoltre: favorire l’invio di personale o di volontari e collaborare con altre Associazioni

di Paesi poveri e del-Sud del Mondo o con Organizzazioni Non Governative;

e) fornire, anche indirettamente, azioni di supporto di natura progettuale, organizzativa, finanziaria, fiscale, assicurativa e legale ed ogni altro servizio necessario per un sistema globale integrato di sicurezza sociale;

f) svolgere attività educativa e di assistenza per allievi di scuole di ogni genere e grado;

g) utilizzare a scopo sociale beni confiscati;

h) promuovere attività ricreative e turistico-sociali, per un completo sviluppo della persona umana, mediante l’organizzazione di feste sociali e di momenti di convivenza, di visite al patrimonio naturale ed artistico e di soggiorni per attività culturali e sociali o mediante l’organizzazione di attività sportive in genere;

i) creare e registrare appositi marchi utilizzabili per contraddistinguere prodotti e servizi prodotti in proprio, dai soci ovvero, previa autorizzazione, da terzi;

l) stipulare e accedere a idonee convenzioni collettive di servizi specifici a favore delle associate;

m) gestire servizi collettivi di tesoreria per conto delle associate;

n) promuovere il risparmio e l’autofinanziamento tra i soci secondo le modalità previste per legge e finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi sociali;

o) sostenere e promuovere l’associazionismo di promozione sociale e il Terzo settore;

p) svolgere attività di cooperazione e solidarietà internazionale;

q) promuovere iniziative di solidarietà sociale e cii sostegno al consumo sostenibile, equo e solidale in tutti i settori della vita (alimentazione, salute e sanità, servizi alla persona, casa, abbigliamento, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, diritti, tempo libero, ecc.);

r) esercitare attività di promozione, produzione o gestione di attività e/o beni e/o servizi artistico-culturali.

L’associazione potrà effettuare, quale attività complementare, marginale e connessa essa all’attività istituzionale sopra citata, la cessione di beni e la prestazione di servizi a vario titolo inerenti o funzionali alla stessa.

L’associazione potrà partecipare, aderire, collaborare con altri enti pubblici e/o privati con finalità similari, affini o complementari con quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L’associazione non ha scopo di lucro e potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L’associazione non ha quale finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati e, non avendo scopo cii lucro, i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette.

TITOLO IV

Associati

Art. 6 – Requisiti degli associati

Sono associati tutti coloro che, avendo presentato domanda ed avendo accettato integralmente lo Statuto ed il regolamento interno, ove fosse adottato e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l’associazione si prefigge, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’associazione.

In particolare, potranno aderire all’associazione associazioni ed enti con o senza personalità giuridica, cooperative sociali e loro consorzi, persone giuridiche in genere che intendano condividere le attività promosse dall’associazione e realizzare stabili convergenze operative.

Sono ammesse ad associato anche persone fisiche.

Sono precluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

E’ fatto divieto di trasferire, a qualsiasi titolo, la quota associativa e collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Domanda di ammissione

Chi si trova in possesso dei requisiti richiesti e intende essere ammesso all’associazione, deve farne domanda al Consiglio Direttivo dichiarando:

– se associazione, ente o persona giuridica: denominazione e ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita i.va, eventuale iscrizione al Registro delle Imprese, comunicando copia di Atto costitutivo e Statuto, Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione o di altro Organo amministrativo equivalente, da cui risulti la volontà di aderire all’associazione, l’indicazione della persona che la rappresenterà in seno all’associazione;

– se persona fisica: il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 7 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilire le modalità ed i termini per il versamento della quota associativa. Trascorso tale termine la domanda è da considerarsi respinta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare entro 60 giorni dalla relativa delibera e comunicarla all’interessato.

Art. 9 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritto di voto in assemblea e di partecipazione alla vita associativa nell’applicazione dei principi di democrazia e di uguaglianza; tutti gli associati possono essere eletti, senza discriminazione alcuna e su decisione dell’assemblea, a comporre l’organo amministrativo.

Gli associati sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal Consiglio direttivo le quote associative.

Gli associati inoltre si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione.

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 10 – Scioglimento del rapporto associativo.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o scioglimento.

Art. 11 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l’associato:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell’associazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all’associazione.

L’organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto associativo dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 – Esclusione

L’esclusione è pronunciata dal Consiglio direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dell’associato:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l’ammissione;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità;

c) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione o che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l’associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danno o discredito all’associazione;

e) che non esegue in tutto o in parte il versamento delle quote associative e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea o per il conseguimento dell’oggetto dell’associazione.

Contro la deliberazione di esclusione l’associato, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizioni davanti al collegio arbitrale.

Art. 13 – Diritti conseguenti al recesso o all’esclusione

Gli associati receduti od esclusi non alcun diritto patrimoniale nei confronti dell’associazione né hanno diritto al rimborso delle quote conferite.

TITOLO V

Patrimonio associativo, bilancio e destinazione degli utili

 

Art. 14 – Patrimonio associativo

Il patrimonio dell’associazione e le risorse economiche sono formati da:

– quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

– eredità, donazioni e legati;

– contribuiti dello stato, delle ragioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

– contributi dell’Unione Europea e di organismi istituzionali;

– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento qual feste e sottoscrizioni anche a premi;

– altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

L’Associazione non può procedere in ogni caso alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L’Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

Art. 15 – Esercizio e bilancio

L’esercizio dell’associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio, composto da un rendiconto economico e finanziario, che deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o, quando lo richiedano particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI

Organi sociali

 

Art. 16 – Sistema di amministrazione e organi dell’associazione

L’ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e prevede l’elettività delle cariche associative.

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo; conseguentemente gli organi dell’associazione sono:

a) l’assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) l’organo di controllo, se nominato.

Ogni carica è gratuita

Sezione I – Assemblea

Art. 17 – Convocazione

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l’indicazione delle materie da trattare, del luogo dell’adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l’avviso deve essere recapitato agli associati almeno 8 giorni prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal libro degli associati, per lettera o comunicazione via fax o e-mail o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto invio. L’assemblea potrà tenersi anche in videoconferenza o con l’ausilio di adeguamenti strumenti multimediali.

In mancanza delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli amministratori e i componenti dell’eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

L’assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) così come previsto nell’art. 15 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l’indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 18 – Decisioni degli associati riuniti in assemblea

Gli associati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più consiglieri o tanti associati che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza degli associati:

1. l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;

2. la nomina degli consiglieri;

3. la nomina eventuale dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di compiere operazione che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti degli associati;

6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza degli associati sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 19 – Costituzione dell’assemblea

L’assemblea è validamente costituita:

– in prima convocazione quanto intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti agli associati;

– in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti degli associati intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Per l’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.

Tuttavia, l’assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole di tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto.

Art. 20 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nell’assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro degli associati, maggiori di età e che non siano in mora nel pagamento delle quote associative o per ogni altro importo dovuto nei confronti dell’Associazione e con l’osservanza degli altri doveri imposti dalla legge o dallo Statuto.

Ogni associato ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote associative possedute.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro associato avente diritto al voto. Ad ogni associato non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 21 – Presidenza dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-presidente o da persona designata dall’assemblea stessa con voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non associati, è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II – Organo amministrativo

Art. 22 – Consiglio direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

I consiglieri restano in carica per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina, comunque non superiore a cinque anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del periodo determinato dagli associati ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Le decisioni dei consiglieri devono essere trascritte nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Convocazione consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo dei consiglieri.

La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita a tutti i consiglieri, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto invio, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Il Consiglio potrà tenersi anche in videoconferenza o con l’ausilio di adeguati strumenti multimediali.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Dalle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione dell’associazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può affidare specifici incarichi a singoli consiglieri o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti la redazione del bilancio, i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione degli associati.

Art. 24 – Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio Direttivo.

Sezione III – Organo di controllo

Art. 25 – Organo di controllo

L’assemblea potrà procedere alla nomina dell’organo di controllo dell’associazione ove si verificassero i presupposti di legge o qualora lo ritenesse opportuno, rappresentato alternativamente, su decisione dell’assemblea stessa all’atto della nomina, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno sempre nominato dall’assemblea con le funzioni di presidente e due supplenti oppure da un sindaco unico.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L’organo di controllo deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ad enti e società controllati, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi degli enti e società controllati in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività.

Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e di dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.

I sindaci in occasione dell’approvazione dei bilanci di esercizio produrranno una propria relazione.

TIVOLO VII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione viene deliberato, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito, se richiesto dalla legge, l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta della legge.

Art. 27 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione degli associati, che dovessero insorgere tra l’associazione e gli associati o tra gli associati, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi due a cura da ciascuna delle due parti ed il terzo comune accordo delle parti o, se a ciò non si pervenisse, dal presidente della Camera di Commercio di Roma.

L’autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale l’associazione.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promesse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell’accettazione del relativo incarico.

L’arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale l’associazione.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l’oggetto della controversia.

L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assemblea assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli associati.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali in materia.