FAQ ALLA NOTA MINISTERIALE 19534 DEL 20 NOVEMBRE 2018    

Di seguito rispondiamo ad alcune domande inerenti alla Nota MIUR sul consenso informato.

Perché questa Nota del Miur è un passo importantissimo per la nostra battaglia?
Perché  viene a rompere le uova nel paniere a tutti coloro che vorrebbero indottrinare i nostri figli indisturbati!
Proprio per questo la sua uscita ha sollevato interpretazioni e critiche fantasiose. Abbiamo ritenuto opportuno raccogliere queste interpretazioni e critiche e rispondere a quelle più frequenti, per aiutare i genitori a districarsi nel burocratese che a volte confonde!

La nota ministeriale numero 19534 del 20 novembre (che trovate qui completa) chiarisce definitivamente che tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio sono facoltative e prevedono la richiesta di consenso informato alle famiglie degli studenti, che sia dettagliato e immediato.

La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza. Al fine del consenso, è necessario che l’informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva.”.

Cosa si intende per curricolo obbligatorio?
Il termine “curricolo obbligatorio” si riferisce alle materie scolastiche con specifica cattedra, voti, esami.
L’orario scolastico annuale, infatti, (cioè le 5/6 ore che i nostri figli passano a scuola) è così composto = “curricolo obbligatorio” (80%) + attività integrative (20%)
Non rientrano quindi nel curricolo obbligatorio tutte quelle attività definite dalla scuola autonomamente, a partire dagli ampliamenti dell’offerta formativa fino alle attività integrative (quelle a cui si riferisce il comma 16 della Buona Scuola per capirci!).
Le attività deliberate in autonomia dalla scuola, infatti, devono essere approvate con il consenso di tutte le componenti, attraverso l’approvazione del PTOF e prevedere opzioni di scelta, così come ribadisce anche questa nota.

Noi genitori possiamo intervenire su questa quota del 20 % di attività integrative e ampliamento offerta formativa?
Sì, decisamente sì. Lo ribadisce anche la stessa nota:
“Ai fini della predisposizione del PTOF la scuola deve promuovere i necessari rapporti con tutti i portatori di interesse e, prendendo in considerazione le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti. “

Una volta iscritto mio figlio, il PTOF si da per accettato totalmente e indiscussamente?
Non basta aver sottoscritto il PTOF per dare per conosciute e approvate tutte le attività, soprattutto perché di norma, al momento dell’iscrizione le attività sono indicate in forma generale e mai puntuale. E’ necessario che man mano che la scuola riempe con progetti precisi le caselle indicate da generici “Educazione alla cittadinanza”, questi siano immediatamente portati a conoscenza delle famiglie, perché possano esprimere il loro consenso informato, cioè possano esprimere dissenso e sollevare il proprio figlio dal parteciparvi.
“Inoltre, sarebbe opportuno che la predisposizione del PTOF fosse anticipata il più possibile. Comunque, tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso d’anno, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, o degli studenti se maggiorenni. Ciò vale, in particolare, per quelle che prevedano l’acquisizione di obiettivi di apprendimento ulteriori rispetto a quelli di cui alle indicazioni nazionali di riferimento. Come detto, ciò dovrebbe avvenire al più tardi al momento dell’iscrizione a scuola, ma è comunque necessario che si provveda con congruo anticipo rispetto all’inizio di ciascuna attività.”.

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede i diritti della scuola?
Occorre anzitutto definire chi è la scuola intesa come comunità educante di cui fanno parte anche i genitori alla pari dei docenti.
Contratto sindacale 2018  art 24. 2. “Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.
Come possono i genitori ledere i diritti della scuola di cui sono parte indispensabile, esprimendo   il loro consenso consapevole e informato? Sembra il contrario: che non possa esserci la scuola – comunità se non vi è la collaborazione e il consenso  di una parte essenziale: i genitori.
A riprova la Costituzione ( art. 34) afferma che “la scuola è aperta a tutti” coloro che vogliono liberamente frequentarla; dice che  “l’istruzione è obbligatoria” non la frequenza scolastica, tanto è che ogni famiglia può ricorrere all'”istruzione parentale”.

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede l’autonomia scolastica?
“L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere”.(Legge 59 – 1997 art. 21.9).
Se l’autonomia è il risultato dell’incontro di due libertà (dei docenti e dei genitori) significa che i genitori debbano essere d’accordo per poter esercitare delle scelte libere e non costrette. Questo non significa che occorra raggiungere sempre l’unanimità né per i docenti né per i genitori o gli studenti, ma che in caso di dissensi – nessuno abbia il “potere di veto” nei riguardi degli altri, – e che, dall’altra, non si proceda con la prevaricazione, ma si ricerchi le soluzioni che rispettino le minoranze,  ed eventuali obiezioni di coscienza della singola famiglia.Infatti   “Il Piano triennale dell’offerta formativa comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi minoritari, …  (comma 14.2 legge 107 del 2015).

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede la libertà di insegnamento?
DPR 275 – 1999, art 1.2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”. Se la libertà di insegnamento non è arbitrio ma finalizzata allo sviluppo della persona umana e alla domanda delle famiglie, come può essere lesa  dal loro consenso, dalla loro domanda, dalla loro proposta?

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” lede la professionalità dei docenti?
Ogni professionalità si confronta e acquisisce il consenso dei destinatari della propria prestazione. Nessun ingegnere, avvocato o artista pretende di imporre i propri servizi o i propri prodotti, anzi l’ampiezza del consenso è riprova di maggior professionalità, viceversa ogni imposizione burocratica o monopolio senza libertà di scelta  danneggia la qualità delle prestazioni.
Il consenso dei genitori e degli allievi sono la riprova migliore della professionalità dei docenti.

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” vanifica le scelte degli organi collegiali?
Le decisioni degli organi collegiali vanno prese in rappresentanza dei docenti, dei genitori degli studenti. Quindi la prima verifica che si impone è in quale misura i rappresentanti nel deliberare si sono fatti carico delle domande e delle attese espresse dai propri elettori.
Inoltre le delibere degli organi collegiali non possono mai prevaricare né la libertà di insegnamento dei docenti, né la libertà di scelta delle famiglie né danneggiare il diritto all’apprendimento degli allievi.
Non corrisponde al diritto affermare che il PTOF vada accettato nel suo insieme e  da tutti docenti, genitori, e studenti, tant’è che lo stesso sindacato  nel Contratto sindacale 2018 ribadisce che:“ La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, … nel rispetto della libertà di insegnamento. (CCNL 2018 art 24.3).
Quanto vale per la libertà di insegnamento non può non valere per la libertà educativa dei genitori (legge 59 – 1997 art 21.9).

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” non conta nei libri di testo?
Il consenso/dissenso  dei genitori non può che essere preso in dovuta considerazione dai rappresentante dei genitori,  quando in consiglio di classe o nel Consiglio di Istituto concorrono all’adozione dei testi.
 Qualora il Collegio docente e il Consiglio di Istituto, data la maggioranza per legge spetta al personale, adottino testi non condivisi dai genitori, questi non possono essere costretti ad acquistarli, dato che  sono “i titolari dell’istruzione dei propri figli” (articolo 30 della Costituzione).

Il “Consenso informato preventivo dei genitori” non conta nei riguardi di quanto insegna il singolo docenti nell’orario normale di lezione?
Di fronte a insegnamenti, non condivisi dai genitori, questi in veste di “titolari dell’istruzione dei propri figli” (articolo 30 della Costituzione) possono intervenire:

  • nei colloqui e negli  incontri assembleari con i docenti coinvolti,
  • attraverso gli organi collegiali e le proprie associazioni genitori,
  • con segnalazioni e reclami alle autorità, chiedendo conferma della legittimità di tali insegnamenti
    non previsti dalle Indicazioni Nazionali.

Ringraziamo i dirigenti scolastici che hanno supportato la commissione scuola DNF di cui facciamo parte, nell’orientarsi in questo ginepraio di norme e interpretazioni.

Miriam